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Attività di locazione breve e forma imprenditoriale

Attività di locazione breve e forma imprenditoriale

In coerenza con l'articolo 2082 del codice civile e con la disciplina sui redditi di impresa, l'attività intrapresa da un proprietario di immobili situati in varie regioni d'Italia, anche se esercitata su più unità immobiliari, per la quale si avvale dell'intermediazione di soggetti terzi che gestiscono portali telematici specializzati, come AirBnb o Booking, e in relazione alla quale i servizi resi in aggiunta sono esclusivamente le utenze, la fornitura iniziale di biancheria e la pulizia finale, in assenza di un'organizzazione della stessa attività in forma di impresa, costituisce reddito fondiario e rientra nel regime delle locazioni brevi.
Al fine di considerare imprenditoriale l'attività di locazione, si ritengono quindi idonei alcuni elementi quali la fornitura, insieme alla messa a disposizione dell'abitazione, di servizi aggiuntivi che non presentano una necessaria connessione con le finalità residenziali degli immobili, quali, ad esempio, la somministrazione dei pasti, la messa a disposizione di auto o altri mezzi a noleggio, o l'offerta di guide turistiche o di altri servizi collaterali, per cui si può presumere l'esistenza di un'organizzazione imprenditoriale, la presenza di personale dipendente, l'impiego di un vero e proprio "ufficio", l'utilizzo di un'organizzazione di mezzi e risorse umane e l'impiego di altri possibili fattori produttivi. Inoltre, qualora l'attività di locazione commerciale venga esercitata non abitualmente, la stessa produrrà un reddito diverso occasionale ai sensi dell'articolo 67, lettera i), del Tuir, che esclude l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 4 del Dl n. 50/2017.
Pertanto si ritiene che l'attività di locazione breve, anche se esercitata su più unità immobiliari, per la quale ci si avvale dell'intermediazione di soggetti terzi che gestiscono siti internet specializzati e in relazione alla quale i servizi che vengono resi in aggiunta sono esclusivamente le utenze, la fornitura iniziale di biancheria e la pulizia finale, in assenza di un'organizzazione della stessa attività in forma di impresa, ai sensi dell'articolo 2082 del cc, costituisca reddito fondiario ai sensi degli articoli 36 e 37 del Tuir, e rientri nel regime appunto delle locazioni brevi. Al riguardo, inoltre, non può farsi riferimento alle normative regionali in materia di attività e strutture turistico-ricettive, in quanto queste non possono assumere rilevanza ai fini fiscali.

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